Questo avviso richiama l'attenzione sui diritti
e sugli strumenti di tutela previsti a favore dei clienti.
L'avviso riguarda la trasparenza delle operazioni e dei servizi offerti
da Professione Prestiti S.r.L. prevista
dal D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e dalle Istruzioni
di Vigilanza della Banca d'Italia.
SEZIONE I - DIRITTI
II Cliente ha diritto:
Di avere a disposizione
e di asportare copia di questo Avviso;
Di avere a disposizione
e di asportare i fogli informativi, datati e tempestivamente aggiornati, contenenti
una dettagliata informativa sulla società, sulle caratteristiche e sui
rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e
sulle principali clausole contrattuali;
Qualora la società si
avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, di avere a disposizione mediante
tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di
questo Avviso ed i fogli informativi relativi all'operazione o al servizio
offerto;
Di ottenere, a proprie
spese, prima della conclusione del contratto senza termini e condizioni, una
copia completa del relativo testo, contenente anche un documento di sintesi
riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata
valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non
impegna l'intermediario (ed il cliente) alla stipula del contratto;
Di ricevere un esemplare
del contratto stipulato, che include il documento di sintesi;
Di ricevere mediante
invio o consegna comunicazioni periodiche sull'andamento dei rapporti, alla
scadenza del contratto di durata e comunque una volta all'anno, mediante un
rendiconto ed un documento di sintesi delle condizioni contrattuali;
Di essere informato
sulle variazioni sfavorevoli delle condizioni contrattuali;
Di recedere dal rapporto,
in caso di variazioni sfavorevoli dei tassi, prezzi ed altre condizioni, entro
un periodo non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta
ovvero dall'effettuazione delle altre forme di comunicazione ammesse, senza
penalità e alle condizioni precedentemente praticate;
Di ottenere a proprie
spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione relativa a singole
operazioni compiute negli ultimi dieci anni.
E, in particolare, per i contratti di credito al consumo ( cfr. art.
121 D.Lgs. 1/9/1993 n. 385), il Cliente, in qualità di consumatore,
ha diritto:
Di adempiere in via
anticipata o di recedere dal contratto senza penalità, versando il capitale
residuo, gli interessi, gli altri oneri maturati fino a quel momento ed un
compenso, se contrattualmente previsto, comunque non superiore all'1 % del
capitale residuo;
Di opporre al cessionario,
nel caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto di credito al consumo,
tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa
la compensazione;
Nel caso di inadempimento
del fornitore di beni e servizi, che abbia un accordo di esclusiva con il finanziatore,
di agire contro quest'ultimo o il terzo cessionario dei relativi diritti di
credito dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore.
SEZIONE II - NORME A TUTELA DEL CLIENTE
Sono a tutela del Cliente:
L'obbligo della forma
scritta del contratto, salvo i casi normativamente stabiliti, a pena di nullità;
L'obbligo, in caso di
offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze della finanziaria
e prima della conclusione del contratto, di consegnare al cliente copia di
questo Avviso e dei fogli informativi relativi all'operazione o servizio offerto;
L'obbligo di indicare
nei contratti il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati
inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di
mora;
L'approvazione specifica
della clausola contrattuale che consente di variare, in senso sfavorevole al
cliente, il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati;
L'approvazione specifica
delle eventuali clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi;
La nullità delle
clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di
interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché delle
clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di
quelli pubblicizzati nei fogli informativi. Tali clausole sono automaticamente
sostituite applicando le condizioni e i prezzi previsti dalla legge*;
ed, in particolare, per i contratti di credito al consumo, sono a
tutela del Cliente, in qualità di consumatore:
L'indicazione, nell'ambito
della pubblicità e degli annunci pubblicitari, del tasso annuo effettivo
globale (TAEG) e del relativo periodo di validità;
L'obbligo di indicare
nei contratti: l'ammontare e le modalità del finanziamento; il numero,
gli importi e le scadenze delle singole rate; il TAEG; il dettaglio delle condizioni
analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG; le
eventuali garanzia richieste; le eventuali coperture assicurative richieste
al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG. In caso di assenza o nullità di
tali previsioni, la legge prevede meccanismi di sostituzione automatica;
L'obbligo di indicare,
nei contratti aventi ad oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi: i
beni e servizi da acquistare; il prezzo di acquisto in contanti; il prezzo
stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto; le condizioni
per il trasferimento del diritto dì proprietà, qualora il passaggio
della proprietà non sia immediato;
L'applicazione delle
disposizioni previste dall'art. 1525 codice civile nel caso di inadempimento
del compratore ai contratti di credito al consumo, a fronte dei quali sia stato
concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto
in prestito. *In particolare, la sostituzione automatica prevede per gli interessi,
il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali,
rispettivamente per le operazioni attive e quelle passive, mentre per gli altri
prezzi e condizioni, quelli pubblicizzati nel corso della durata del rapporto
per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi (in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.)
Professione Prestiti opera in qualità di agente della PRESTITALIA
S.p.a. In osservanza della delibera CICR 4 marzo 2003, riportiamo di seguito
i documenti che riguardano la Trasparenza dei prestiti Prestitalia per offrirti
un'adeguata conoscenza dei suoi prodotti e servizi.
AREA INFORMATIVA PRODOTTI PRESTITALIA
Avviso delle principali norme
di trasparenza
Foglio informativo - Prodotti
e Servizi Finanziari
Tassi di interesse
effettivi globali medi